Le sarà noto che i contributi versati a Previndai sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a euro 5.164,57 (Art. 10, comma 1, lett. e-bis del TUIR, come modificato dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 252/2005).
Nel determinare il reddito da lavoro dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad operare la deduzione di tali contributi entro detto limite, come previsto dall’art. 51, comma 2, lett. h, del medesimo TUIR. Anche i contributi volontari rientrano nella previsione di cui sopra; la deduzione può essere operata in sede di dichiarazione dei redditi direttamente dall’interessato.
La prestazione riferita alla quota eccedente il limite di deducibilità sarà esente da tassazione al momento della liquidazione a condizione che venga comunicato al Fondo quanto non dedotto.
Le ricordiamo che entro il 31 dicembre 2019 occorre presentare la dichiarazione dei contributi non dedotti relativi all’anno 2018.
Per rendere più semplice e diretta la comunicazione di tale dato, suggeriamo di utilizzare l’apposita funzione “059: Mancata deduzione” presente nel sito Previndai nell’area riservata.
RICORDIAMO CHE L’IMPORTO DA DICHIARARE NEL MOD. 059 E’ RIPORTATO NEL CU 2019, RELATIVO AI REDDITI DEL 2018, AL RIGO 413 VOCE “CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE NON DEDOTTI DAI REDDITI”.