Con riferimento alla procedura di accesso ai benefici per i lavoratori/dirigenti cd. “esodati”, ai sensi del Decreto 1° giugno 2012 del Ministero del Lavoro, per informare che nella Nota n. 56553 del 21 settembre u.s, emanata dalla Direzione Generale per le Politiche del Personale del suddetto Ministero, che si unisce in allegato, sono state fornite precisazioni in merito agli Uffici competenti a cui presentare le istanze in argomento.
Tale Nota informativa ha fatto seguito alle ripetute richieste di chiarimenti in ordine alla procedura in oggetto che la Federazione ha sollecitato con riferimento ai casi di accordi individuali di risoluzione del rapporto di lavoro sottoscritti entro il 31/12/2011in sede sindacale, anziché presso le Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il citato Decreto Ministeriale, infatti, non ha preso specificatamente in considerazione tali casi, i quali costituiscono i casi di maggior frequenza per le risoluzioni dei dirigenti, per cui si presentavano dubbi in ordine all’individuazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente a ricevere le istanze degli interessati.
A tale proposito, nella Nota del Ministero si precisa che:
• nel caso di accordi individuali sottoscritti in sede sindacale e depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, le istanze possono essere presentate presso le stesse Direzioni territoriali;
• in caso di accordi sottoscritti in sede sindacale ma non depositati presso le Direzioni Territoriali del Lavoro, va applicato il criterio della competenza della Direzione Territoriale in base alla residenza del richiedente.
La stessa Nota precisa, altresì, che limitatamente all’attività di monitoraggio della procedura in argomento, le istanze pervenute ad una DTL territorialmente incompetente devono essere trasmesse tempestivamente all’Ufficio di effettiva competenza che ne curerà la dovuta segnalazione ai fini dell’inserimento nell’elenco dei potenziali beneficiari, sulle cui domande di accoglimento dovranno esprimersi le Commissioni appositamente istituite presso ciascuna Direzione Territoriale del Lavoro (che avranno tempo per pronunciarsi fino al 21/12/2012).
Con l’occasione, si segnala, che il Ministro del Lavoro ha annunciato come ormai imminente l’emanazione del Decreto attuativo della Legge n. 135/2012 di conversione del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. “Spending Review”), con cui si è incrementata la salvaguardia dei requisiti pensionistici per un ulteriore contingente di 55mila unità, che si aggiungono ai primi 65mila aventi titolo in base ai criteri individuati dal citato Decreto ministeriale 1° giugno 2012.
Si ricorda, che in tale contingente di 55mila unità rientrano i lavoratori che al 31/12/2011 hanno sottoscritto accordi individuali o collettivi di cessazione del rapporto di lavoro i quali avrebbero comportato la decorrenza del trattamento di pensione in base alle precedenti regole nel periodo compreso tra i 24 e i 36 mesi successivi alla data di entrata in vigore della Riforma previdenziale (D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011).
Rientrano, altresì, nella salvaguardia anche i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali prima del 4/12/2011 e che perfezioneranno i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza della pensione nel periodo compreso tra i 24 e i 36 mesi successivi all’entrata in vigore della “Riforma Monti”, senza ulteriori limitazioni.
In allegato:
Nota n.56553 del 21 settembre 2012