Cari Colleghi,
portiamo alla vostra attenzione una importante iniziativa di Federmanager che interessa tutti gli iscritti ex Inpdai in quiescenza che subiscono la trattenuta per il Contributo di Solidarietà introdotto dalla Legge n.214/2011 per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
Per informazioni sulla normativa
Sinteticamente il contributo di solidarietà è applicato ai dirigenti pensionati, che abbiano congiuntamente i seguenti 2 requisiti:
• 5 anni di iscrizione all’ex Inpdai al 31.12.1995, anche discontinui;
• Iscrizione all’ex Inpdai alla data del 31.12.2002.
I ricorsi già presentati non hanno avuto, almeno sino ad ora, esito positivo ed è quindi stato deciso di presentare un ricorso in appello.
Nella Circolare Federale n. 2591 la Federazione, con il supporto professionale dello studio Orrick, ha esaminato inoltre lo spazio per una contestazione dei criteri di applicazione del Contributo attraverso azioni individuali dei singoli interessati.
E’ evidente che le azioni individuali, sia in sede amministrativa che giudiziale, sono proponibili a condizione che non sia intervenuta la prescrizione.
Quindi, ai fini dell’ interruzione dei termini prescrizionali, ogni dirigente dovrà inviare a mezzo raccomandata A/R, di cui alleghiamo il modello, sia all’INPS Centrale di Roma, Via Ciro il Grande 21 – 00144 ROMA, sia alla Sede locale INPS che ha in carico la pensione di cui si è titolari, entro il 31.12.2016.
E’ comunque necessario espletare il ricorso amministrativo, i cui termini sono obbligatori ma non perentori.
Alleghiamo quindi anche il modello per il ricorso amministrativo e un vademecum per la presentazione di questo e il modello per il ricorso giudiziale.
ATTENZIONE:
Vi preghiamo di non confondere la presente con una nostra precedente comunicazione. L’estate scorsa Vi abbiamo inviato un’altra lettera da spedire in duplice copia all’INPS: quella aveva la finalità di interrompere i termini di prescrizione per il mancato riconoscimento della perequazione automatica a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 70/2015. Si tratta di due situazioni diverse.
I nostri uffici rimarranno a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e supporto.