Nel testo del Disegno di legge n. 4865 (conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – cd. Decreto “Milleproroghe”) approvato il 20 gennaio u.s. dalle Commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed attualmente all’esame dell’Assemblea, è stata accolta la proposta di emendamento che introduce una deroga alla normativa previdenziale introdotta dall’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2001 n. 201 (Decreto Monti), in favore dei lavoratori cosiddetti “esodati”, cioè quei lavoratori che hanno già sottoscritto un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro con l’azienda (vedi estratto del provvedimento in allegato).
In sintesi, la norma esclude dall’ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 (ovvero lo stesso 6 dicembre 2011), sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti elementi: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati con decreto ministeriale; il lavoratore risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201/2011.
Tale previsione normativa accoglie le richieste di salvaguardia presentate e sostenute con molta insistenza dalla Federazione, unitamente a Cida e Costituente Manageriale, per quei lavoratori/dirigenti che al momento dell’entrata in vigore del provvedimento di riforma abbiano sottoscritto accordi individuali per la risoluzione del rapporto di lavoro facendo affidamento sul prospettato raggiungimento del requisito pensionistico.
Per la copertura finanziaria dei costi richiesti da tale intervento, è stato introdotto un ulteriore aumento dei contributi a carico dei lavoratori iscritti alle gestioni autonome dell’Inps ed alla gestione separata (Legge n. 335/1995), con aliquote crescenti a partire dallo 0,01% dal 1° gennaio 2013 fino ad ottenere un incremento complessivo con effetto dal 1° gennaio 2016 dello 0,15%.
Pur apprezzando che si sia formato un consenso trasversale tra le forze politiche per farsi carico di un problema particolarmente critico per gli interessati, tuttavia, la formulazione del provvedimento ci lascia ancora solo parzialmente soddisfatti, in quanto valutiamo che siano ancora troppo numerosi i Colleghi che rimangono esclusi dal beneficio.
A tale proposito, quindi, in collaborazione con Cida e Confedir-Mit, sono state presentate delle ulteriori proposte di emendamento al testo del disegno di legge in esame , per raccomandare altre due modifiche del provvedimento:
– la prima, per chiarire meglio che tale salvaguardia si riferisce ugualmente anche a coloro che abbiano sottoscritto un accordo precedentemente all’entrata in vigore del decreto-legge n. 201/2011 pur prevedendosi la cessazione del rapporto di lavoro anche successivamente a tale data;
– la seconda, per individuare i casi in esame in modo omogeneo con quanto previsto all’art. 24, comma 14, del citato decreto-legge n. 201/2011 circa le disposizioni in materia di requisiti di accesso al pensionamento e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, applicabili ai soggetti che maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2011.
Tali modifiche si sono rese necessarie per venire incontro alle aspettative di molti Colleghi che hanno sottoscritto accordi individuali con le aziende prima del 6 dicembre 2011 e si vedrebbero altrimenti esclusi dalla fattispecie di esenzione, in quanto la data di uscita concordata per la cessazione effettiva del rapporto di lavoro è stata posta successivamente al 31/12/2011.
Inoltre, si è chiesto di fare riferimento, nel periodo di salvaguardia considerato, al criterio della maturazione dei requisiti per il pensionamento anziché alla decorrenza del trattamento pensionistico per evitare la penalizzazione determinata dal precedente meccanismo delle “finestre” di uscita di 12 mesi.
E’ evidente che, anche in caso di accoglimento di tali ulteriori modifiche, rimarrebbero comunque esclusi dalla salvaguardia coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro prima dell’entrata in vigore del Decreto Monti ma con prospettive di pensionamento più distanti nel tempo.
Rispetto a tali legittime aspettative, tuttavia, da parte delle forze politiche coinvolte è stata posta la difficoltà a reperire le ulteriori risorse necessarie per la relativa copertura finanziaria, considerando le disponibilità già impegnate per sostenere l’impatto economico delle modifiche sopra descritte, precludendosi pertanto la possibilità di ottenere un periodo di salvaguardia più ampio.