In relazione al c.d. “contributo di solidarietà” previsto, a decorrere dall’1.1.2012, a carico dei lavoratori e dei pensionati che hanno maturato periodi contributivi presso i fondi speciali successivamente confluiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e facendo seguito a quanto già comunicato con la precedente circolare federale n. 2357 del 27 giugno scorso, si informa che l’INPS, con la circolare n. 99/2012 Allegato n. 1), ha fornito le necessarie istruzioni contabili ed operative ai datori di lavoro sulla base delle quali le aziende potranno effettuare le relative trattenute sulle buste paga dei dirigenti in servizio interessati.
Nello specifico, sono interessati i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni previdenziali:
• Ex Fondo trasporti
• Ex Fondo elettrici
• Ex Fondo telefonici
• Ex Inpdai
• Fondo volo
La circolare in commento, innanzitutto, precisa che trattandosi di lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento compete ai datori di lavoro ai sensi dell’art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218. Inoltre, in considerazione della difficoltà per i datori di lavoro di verificare in capo ai propri dipendenti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo, l’Istituto ha già provveduto a individuare la platea dei lavoratori in relazione ai quali è dovuto il contributo di solidarietà in argomento ed ha realizzato un’applicazione che rende disponibili per le aziende i nominativi dei soggetti interessati. Nel sito www.inps.it, al menù “Servizi per aziende e consulenti”, è stato aggiunto il nuovo servizio “Lavoratori con contrib. Straord. (DL. 201/2011)” cui i datori di lavoro accedono previa autenticazione, come per le altre funzioni operative. Attraverso dette istruzioni operative, quindi, a decorrere già dal corrente mese di luglio, le aziende possono effettuare le relative trattenute mensili. Inoltre, in considerazione del fatto che il contributo in esame ha decorrenza 1.1.2012, i datori di lavori saranno anche chiamati a procedere alla regolarizzazione delle singole posizioni per il periodo pregresso. Tale regolarizzazione potrà essere effettuata dal datore di lavoro, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, vale a dire entro il 16 ottobre 2012 con riferimento al mese di settembre 2012.
Pertanto, in relazione alla trattenuta per il periodo pregresso, l’azienda potrà decidere autonomamente, entro il termine sopra indicato, se dare avvio all’applicazione del contributo di solidarietà con riferimento al mese di luglio o di agosto o di settembre pp.vv.. E’ evidente che qualora l’azienda desse avvio all’applicazione del contributo, ad esempio, a partire dal mese di settembre (con relativo versamento al 16 ottobre 2012) dovrebbe anche recuperare in un’unica soluzione il periodo pregresso di 8 mesi (gennaio-agosto 2012). Se, invece, avesse dato avvio al prelievo già dal corrente mese di luglio, potrebbe recuperare il pregresso di 6 mesi (gennaio – giugno 2012) a sua scelta, in un’unica soluzione nello stesso mese di luglio, oppure scaglionando l’importo dovuto su 2 (luglio-agosto) o 3 mesi (luglio, agosto e settembre). C’è, quindi, una totale flessibilità da parte dell’azienda, entro il termine indicato, nella individuazione del mese di riferimento da cui dare avvio al recupero del contributo di solidarietà relativo al periodo pregresso e nella definizione delle modalità per effettuare le relative trattenute in busta paga.Per ciò che riguarda, poi, l’applicazione del contributo per i pensionati ex INPDAI, come da noi già anticipato, l’Istituto ha informalmente confermato che le procedure operative e contabili relative ai colleghi in quiescenza non sono ancora state messe a punto e si è riservato di fornire notizie più puntuali in merito solo dopo la pausa estiva. Ricordiamo, poi, che lo stesso Istituto ha assunto l’impegno di far precedere l’applicazione del contributo da una comunicazione che sarà indirizzata a ciascun dirigente interessato.
Infine si informa che è in corso di elaborazione una comunicazione che sarà indirizzata a tutti gli iscritti con e-mail nella quale si forniranno le informazioni ad oggi note sull’applicazione del contributo di solidarietà.
In allegato: